ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo proposto incide sulla delicata materia del prelievo obbligatorio di materiale biologico su persone viventi, non consenzienti, volto alla individuazione del profilo genetico dell'individuo, a fini di prova nel processo penale. Esso è necessario perché, a dieci anni dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996, n. 238, non si è ancora colmato il vuoto legislativo che priva l'autorità giudiziaria della facoltà di effettuare, anche a mezzo di perizia, il prelievo obbligatorio di materiale biologico per la determinazione del DNA di persone viventi, che non hanno prestato il consenso, da raffrontare, poi, con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato, a fini investigativi o di prova.
        Con la richiamata decisione, la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge».
        La lacuna normativa che si mira a colmare, in altri termini, serve a recuperare un mezzo di ricerca della prova che, oggi, è momento irrinunciabile se si vogliono utilizzare nella loro pienezza tutte le potenzialità offerte, in questo ambito, dalle investigazioni scientifiche.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge incide sull'attuale legislazione di rito, operando su tre fronti:

            è stata definita la norma (articolo 224-bis del codice di procedura penale) relativa ai presupposti, ai casi e ai modi per autorizzare le operazioni di prelievo di materiale biologico, ovvero accertamenti medici, su persone viventi, ai fini della determinazione del DNA. In particolare, nel rispetto del principio della doppia riserva, di legge e di giurisdizione, di cui all'articolo 13 della Costituzione, si è previsto che, nei casi ordinari, è il pubblico ministero, o la parte, a rivolgersi al giudice che procede per ottenere l'autorizzazione al prelievo obbligatorio, per reati puniti con la pena dell'ergastolo, ovvero per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali è prevista la

 

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pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. L'ordinanza del giudice di ammissione al mezzo di prova viene pronunciata, anche di ufficio, solo quando la perizia risulta assolutamente indispensabile per la prova del fatto. Tutti tali elementi devono essere chiaramente indicati nel provvedimento di autorizzazione a pena di nullità rilevabile anche di ufficio;

            in secondo luogo, sono state riconosciute le ragioni di urgenza che connotano, talvolta, l'attività investigativa del pubblico ministero; sicché è stata prevista per quest'ultimo la possibilità di procurarsi l'impronta genetica di un soggetto in caso di urgenza e comunque in ipotesi di preliminari verifiche nel corso delle investigazioni. Si è, dunque, provveduto a modulare un'apposita norma (articolo 359-bis del codice di procedura penale) che attribuisce al pubblico ministero la facoltà di procedere al prelievo di campioni biologici, anche ordinando, nel caso di rifiuto della persona interessata, l'accompagnamento e il prelievo obbligatori, ma sottoponendo entrambi tali provvedimenti alla convalida del giudice per le indagini preliminari nel brevissimo termine di quarantotto ore dall'esecuzione. Nella medesima disposizione si è prevista la procedura ordinaria, in cui il pubblico ministero si rivolge al giudice, quando debba compiere accertamenti che richiedono il prelievo obbligatorio di materiale biologico, per ottenere la relativa autorizzazione;

            è stata, inoltre, prevista la facoltà per il pubblico ministero, al pari di tutte le altre parti processuali, di avanzare al giudice la richiesta di incidente probatorio per l'espletamento di una perizia alla quale siano strumentali il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici. Ne è derivato l'ampliamento del novero dei casi in cui è possibile ricorrere all'incidente probatorio per lo svolgimento di una perizia, aggiungendovi il caso in cui il pubblico ministero o la parte intendano acquisire come prova, già durante la fase delle indagini preliminari, appunto una perizia il cui espletamento richiede il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici su persona vivente; e ciò attraverso la ridefinizione dell'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale;

            infine, fra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, sono stati inseriti gli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater, che regolano i casi di prelievo di campioni biologici o di accertamenti medici su soggetti minori degli anni sedici o incapaci, legali o naturali, le modalità di esecuzione del prelievo e la distruzione dei campioni.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

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D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        L'intervento reintroduce la possibilità per l'autorità giudiziaria di ricorrere alla perizia per il prelievo obbligatorio, su persona vivente, di materiale biologico per la determinazione del DNA. Tale istituto si reputa assolutamente necessario, a fini investigativi e di prova, in uno con la compiuta disciplina dell'assunzione di tale mezzo di ricerca della prova, per colmare la lacuna normativa creata dall'intervento demolitore della Corte costituzionale del 1996 (sentenza n. 238).
        È stato altresì introdotto il concetto di «prelievo obbligatorio» relativo a prelievi di materiale biologico (mucosa del cavo orale, capelli, peli) da raffrontare con l'eventuale profilo di DNA ricavato dall'analisi delle tracce repertate sulla scena del crimine.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed finte razioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento normativo comporta la soppressione espressa dell'articolo 354, comma 3, ultimo periodo, del codice di procedura penale.
        L'intervento non comporta altresì alcuna abrogazione implicita, in quanto ridisciplina solo il mezzo di ricerca della prova denominato «perizia».

 

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